Con due ordinanze datate 7 e 14 Dicembre 2015 il Giud. Moriconi ha rilevato come sia possibile introdurre la mediazione delegate anche in caso di contumacia del convenuto, ed in secondo luogo, superando solo parzialmente il concetto di riservatezza tutelato dalla mediazione, ha ammesso la trascrizione delle elementi fattuali del verbale di mediazione utili a valutare la ritualità della partecipazione o della mancata partecipazione.
In merito al primo tema, il giudicante ha ritenuto che non debba trattarsi di attività inutile, quella di delegare un procedimento di mediazione in caso di contumacia del convenuto. Infatti lo stesso potrebbe decidere di partecipare alla fase conciliativa, e in sua assenza, il giudice trarrebbe comunque argomenti di prova come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010.
E’ evidente che detto provvedimento sia anche frutto di un carico di ruolo non indifferente in capo ai magistrati romani, come afferma l’ordinanza, ma al contempo il procedimento di mediazione può giungere ad una soluzioni conciliativa nell’ottica non di “preconcetto antagonismo giudiziario”, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, purchè il mediatore venga scelto in base ai criteri di professionalità e competenza.
Qui il testo della prima ordinanza: http://www.arcadiaconcilia.it/news/8…-del-convenuto
Quanto al tema della riservatezza, sempre il Giud. Moriconi, si è stabilita la possibilità di trascrivere quanto meno gli elementi del procedimento di mediazione che riguardano gli aspetti rituali e formali della sua esistenza.
Come a nostra conoscenza consolidata oramai, e come ribadito dal giudicante in questione, gli accadimenti della mediazione devono ritenersi sempre riservati per garantire la libertà delle parti di poter dialogare, esporre punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, chiarimenti, etc etc….e tali dichiarazioni non devono in alcun modo essere verbalizzate né dal mediatore né possono essere “propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti)” e quindi non possono neanche essere oggetto di testimonianza o altre dichiarazioni.
Se ciò è pur vero, al contempo nel caso concreto il giudicante ha ammesso che alcun trascrizioni possono ritenersi utili e necessarie. Di fatto lo stesso, ricordando come è in suo possesso tutto il materiale della verbalizzazione della mediazione, ha rilevato come il principio della riservatezza del contenuto della mediazione debba riguardare solo il contenuto sostanziale dell’incontro Così nello specifico ha proseguito: “Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all’esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell’utilizzo“. Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice la presenza o assenza delle parti, con le conseguenze di cui all’art.8 co. 4 bis del d.lgs.28 del 2010 nonché, in via generale, dell’art.96 co. 3 c.p.c.
Per cui, al fine di permettere al giudicante la corretta applicazione degli art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, l’art. 96 c.p.c. e di conseguenze gli artt. relativi alla valutazione delle prove tra cui l’art. 116 c.p.c., l’ordinanza in questione ha prescritto al mediatore di trascrivere tutti gli elementi utili relativi alla ritualità della partecipazione o della mancata presenza.
Qui il testo della seconda ordinanza: http://www.arcadiaconcilia.it/news/8…-di-mediazione